L’ASSOCIAZIONE – Lo Statuto

 

 

Statuto dell’Associazione Castiglionesi nel Mondo

Indice articoli

Art. 1 –  Costituzione e denominazione
Art. 2 –  Sede e durata
Art. 3 –  Scopo
Art. 4 –  Associati
Art. 5 –  Obblighi dell’associazione
Art. 6 –  Obblighi degli associati
Art. 7 –  Recesso ed esclusione
Art. 8 –  Entrate associative – patrimonio dell’associazione
Art. 9 –  Adesioni
Art. 10 – Organi dell’associazione
Art. 11 – Assemblea
Art. 12 – Convocazione e deliberazioni dell’assemblea
Art. 13 – Comitato consultivo
Art. 14 – Convocazione e deliberazioni del comitato consultivo
Art. 15 – Presidente
Art. 16 – Segreteria tecnica
Art. 17 – Scioglimento e liquidazione

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituita un’Associazione non riconosciuta denominata “Associazione Castiglionesi nel Mondo”. L’attività e l’organizzazione dell’Associazione sono disciplinate dal presente Statuto e dagli artt. 36 e seguenti del codice civile.

Art. 2 SEDE E DURATA

L’Associazione ha sede presso la Casa Municipale, in Castiglione in Teverina, Piazza Maggiore, 1, e la sua durata è indeterminata. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato con la maggioranza dei voti spettanti ai rappresentanti degli aderenti presenti in Assemblea.

Art. 3 – SCOPO

L’Associazione si propone la finalità di

3.1.promuovere le qualità paesaggistiche, artistiche, gastronomiche e sociali del territorio anche nei luoghi di attuale residenza degli aderenti;

3.2..organizzare eventi socio/culturali valorizzando le competenze e le attitudini di ogni aderente;

3.3.promuovere iniziative di incontro e di scambio culturale tra i Castiglionesi nel mondo e i cittadini delle altre città;

3.4.costituire una rete di contatti per il supporto di ogni eventuale esigenza che possa determinarsi in capo ai soggetti aderenti.

Per lo svolgimento delle sopra citate attività, l’Associazione può avvalersi della collaborazione di società, istituzioni ed enti, di carattere pubblico e privato, nazionali ed internazionali, concludendo con essi apposite convenzioni e accordi.

Art. 4 – ASSOCIATI

Possono aderire all’Associazione Castiglionesi nel Mondo

4.1.tutti coloro che, nati, vissuti, e/o già residenti a Castiglione in Teverina, per i motivi più diversi sono emigrati in altre città in Italia o all’estero ed hanno mantenuto un legame affettivo con il proprio Paese di origine;

4.2.i discendenti di famiglie castiglionesi, se nati altrove;

4.3.tutti coloro che, pur non essendo nati a Castiglione in Teverina, vi hanno vissuto e hanno conservato un legame di affetto con il Paese;

4.4.altre ragioni, che possono essere valutate volta per volta degli Organi dell’Associazione.

Art. 5 – OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE

5.1  L’Associazione mette a disposizione degli aderenti un sito internet www.castiglionesinelmondo.com e si impegna a comunicare ogni iniziativa ai propri aderenti attraverso newsletters, informazioni via internet ed ogni forma di comunicazione ritenuta opportuna in relazione alla circostanza;

5.2  L’Associazione provvede altresì a trattare con la massima riservatezza i dati e le informazioni ricevuti dagli Associati, adottando misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare la protezione delle informazioni aventi carattere riservato, attraverso l’adozione di idonei presidi. Sono adottate tutte le dovute precauzioni per assicurarne la totale riservatezza, anche ai sensi del d. .lgs. n.196/2003, nonché per evitare qualsiasi indebita intrusione.

Art. 6 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

6.1. Gli Associati si impegnano ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi dell’Associazione.

6.2. Gli aspiranti aderenti sono tenuti a formalizzare la propria richiesta di adesione sia in formato elettronico (indicando l’indirizzo e.mail) sia per posta ordinaria, agli Organi dell’Associazione, presso l’indirizzo indicato in calce al presente Statuto. L’Associazione si riserva il diritto di modificare il proprio indirizzo di riferimento, fornendo all’uopo idonea informativa agli aderenti.

Art. 7 – RECESSO ED ESCLUSIONE

7.1. La qualità di Associato si perde per recesso o per esclusione.

7.2. L’eventuale recesso dall’Associazione avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo alla comunicazione – trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento – che deve pervenire entro il 31 ottobre di ciascun anno.

7.3. L’esclusione può aver luogo per gravi inadempimenti degli obblighi statutari ed in particolare  nel caso in cui l’Associato abbia posto in essere comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione, quali risultano dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organi associativi.

7.4. L’esclusione è deliberata dal Comitato Consultivo con la maggioranza dei suoi componenti ed è comunicata all’associato escluso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’indicazione della deliberazione ed i motivi del provvedimento.

7.5. Il recesso può avvenire in ogni tempo, ma produce effetti solo dopo tre mesi dalla ricezione della relativa comunicazione.

7.6. La perdita della qualità di associato per recesso o esclusione non dà diritto al rimborso dei contributi versati. Inoltre, i dati segnalati nel periodo di adesione continueranno a costituire elementi del data-base. In caso di recesso, è fatto salvo il diritto dell’Associato di ricevere dal gestore il flusso di ritorno nel semestre successivo a quello in cui è stato comunicato il recesso stesso.

Art. 8 – ENTRATE ASSOCIATIVE – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

8.1. Per il raggiungimento del suo scopo, l’Associazione si avvale di contributi annuali degli Associati.   I contributi saranno costituiti: da una quota di adesione  così individuata “una tantum” di importo pari a quello della quota annua fissata per l’anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione;

  • 1. da una quota annua, di euro 10.000, di eguale importo per ciascun associato denominato socio ordinario;
  • 2. da una quota annua variabile a partire da euro 11  per ciascun associato, denominato socio sostenitore;

8.2. Costituiscono patrimonio dell’Associazione le quote sociali sottoscritte all’atto dell’adesione secondo quanto supra sub 8.1.. Rientrano nel patrimonio dell’Associazione anche libere donazioni, all’uopo destinate, da parte di persone fisiche, persone giuridiche, entri e altri soggetti.

Art. 9 – ADESIONI

E’ possibile aderire all’Associazione in qualsiasi momento. Ciò comporta il versamento della quota di adesione secondo quanto stabilito dal precedente art. 8.

Art. 10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  • • l’Assemblea degli Associati composta da tutti i soci aderenti;
  • • il Comitato Consultivo (c.d. Comitato dei Saggi);
  • • il Presidente ed il vice presidente.

Art. 11 – ASSEMBLEA

11.1. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti coloro che, alla data di invio dell’avviso di convocazione, risultano associati.

11.2. L’Assemblea delibera in merito:

  • • agli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
  • • all’approvazione del piano di attività;
  • • alla determinazione della quota fissa annua, di eguale importo per ciascun aderente, nonché della quota variabile annua, determinata in base ai criteri definiti dal Comitato Consultivo;
  • • alla determinazione di eventuali contributi straordinari su proposta del Comitato Consultivo;
  • • alla nomina dei componenti del Comitato Consultivo;
  • • alle modifiche dello Statuto.

Art. 12 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

12.1. L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata o altro mezzo, anche elettronico, che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, contenente l’ordine del giorno, da inviare agli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

12.2. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l’anno e, in via straordinaria, ogni qual volta il Comitato Consultivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo degli Associati.

12.3. Gli Associati intervengono alle riunioni con soggetti dotati di rappresentanza ai sensi di legge o dello statuto dell’ente di appartenenza.

12.4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Ad inizio seduta il Presidente nomina un segretario per la stesura del verbale.

12.5. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di tanti associati che dispongano, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli associati e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei voti rappresentati.

12.6. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da altro Associato, mediante delega scritta da far pervenire almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

12.7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti agli associati presenti in Assemblea, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello statuto per le quali è prevista la maggioranza dei due terzi degli Associati presenti.

12.8. Le deliberazioni dell’Assemblea debbono constare da un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto da questi e dal Presidente dell’Assemblea.

Art. 13 – COMITATO CONSULTIVO

13.1. L’Associazione è diretta da un Comitato Consultivo, dal Presidente e dal Vice Presidente, entrambi designati dall’Assemblea.

13.2. Il mandato per la carica di membro del Comitato Consultivo è a titolo gratuito.

Art. 14 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL COMITATO CONSULTIVO

14.1. Il Comitato Consultivo  è convocato dal Presidente mediante  posta ordinaria ovvero posta elettronica elettronica, contenente l’ordine del giorno, da inviare ai componenti almeno sette giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, con preavviso di almeno due giorni via posta elettronica.

14.2. Le riunioni del Comitato Consultivo sono tenute presso la sede dell’Associazione o presso altra sede di volta in volta comunicata con l’avviso di convocazione.

14.3. Il Comitato Consultivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed è convocato quando questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti l’Assemblea.

14.4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza, in proprio o mediante delega, del Vice Presidente .

14.5. Nessun Consigliere può essere portatore di più di una delega.

14.6. Il responsabile della Segreteria Tecnica funge da segretario del Comitato Consultivo e redige il verbale delle sue riunioni.

Art. 15 – PRESIDENTE

15.1. Il Presidente è nominato dall’Assemblea e dura in carica per due anni, e dunque per tutta la durata del mandato del Comitato Consultivo. Il suo incarico è rinnovabile.

15.2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha il compito di:

  • • convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea e del Comitato Consultivo;
  • • sovrintendere all’attività ordinaria dell’Associazione;
  • • impartire istruzioni alla Segreteria Tecnica per l’esecuzione delle deliberazioni  degli organi dell’Associazione.

15.3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni e prerogative dal Vice Presidente, anch’esso nominato dall’Assemblea. Nei rapporti con i terzi, la firma del Vice Presidente fa stato della indisponibilità del Presidente medesimo ed impegna in egual misura l’Associazione.

Art. 16 – SEGRETERIA TECNICA

L’Associazione si avvale di una Segreteria Tecnica.

La Segreteria Tecnica ha il compito di:

  • • provvedere all’esecuzione delle delibere del Comitato Consultivo;
  • • istruire e predisporre la documentazione e gli studi necessari per le riunioni del Comitato Consultivo;
  • • conservare i verbali delle riunioni delle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Consultivo;
  • • coordinare e mantenere i rapporti con gli Associati, anche attraverso apposite comunicazioni periodiche in ordine all’attività svolta nell’ambito dell’Associazione.

La segreteria tecnica è nominata dall’Assemblea su proposta del Presidente e del Vicepresidente e con approvazione del Comitato Consultivo.

 

Art. 17 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

17.1. L’Associazione si scioglie per deliberazione dell’Assemblea secondo le modalità di cui all’art. 2.

17.2. Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, il liquidatore redige un rendiconto finale e ripartisce l’eventuale residuo attivo tra gli associati, secondo i criteri utilizzati per la corresponsione dei contributi nell’anno immediatamente precedente di attività dell’Associazione.
.